la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Fondo ordinario per spese correnti dei Comuni
 
   1.  Per  l'anno  1994  l'ammontare  dei  trasferimenti  del  fondo
ordinario per spese correnti di cui all'art. 10 della legge regionale
26  maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali
della regione) e' determinato, per ciascun  Comune,  detraendo  dalla
somma  assegnata  allo  stesso titolo e per gli stessi fini nell'anno
1993 l'ammontare dell'Imposta comunale sugli immobili  (ICI)  per  la
parte percetta a favore dello Stato nello stesso anno.