la seguente legge: Art. 1. Fondo ordinario per spese correnti dei Comuni 1. Per l'anno 1994 l'ammontare dei trasferimenti del fondo ordinario per spese correnti di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione) e' determinato, per ciascun Comune, detraendo dalla somma assegnata allo stesso titolo e per gli stessi fini nell'anno 1993 l'ammontare dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) per la parte percetta a favore dello Stato nello stesso anno.